Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni utenza. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento sulla base di un piano di rateizzazione predisposto dall’ ufficio competente. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento della prima rata del tributo e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e lo stesso è tenuto a versare gli importi dovuti alle scadenze ordinarie previste.
La modalità di pagamento prevista è: f24.